Trattato›Sez. I
Art. 54
In vigore dal 24 dic 1957
L'Agenzia ha personalità giuridica e gode di autonomia finanziaria.
Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, stabilisce lo statuto dell'Agenzia.
Lo statuto può essere sottoposto a revisione secondo la stessa procedura.
Lo statuto determina il capitale dell'Agenzia, e le modalità di sottoscrizione. La maggioranza del capitale deve appartenere in tutti i casi alla Comunità e agli Stati membri. La ripartizione del capitale è decisa di comune accordo dagli Stati membri.
Lo statuto stabilisce le modalità della gestione commerciale dell'Agenzia. Esso può prevedere un canone sulle transazioni, destinato a coprire le spese di funzionamento dell'Agenzia.
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