Art. 55
TrattatoSez. I

Art. 55

135 / 490
In vigore dal 24 dic 1957
Gli Stati membri comunicano o fanno comunicare all'Agenzia tutte le informazioni necessarie all'esercizio del suo diritto di opzione e del suo diritto esclusivo di concludere contratti di fornitura.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203#art-t-55