TrattatoCapo III

Art. 36

In vigore dal 24 dic 1957
Le informazioni relative ai controlli contemplati dall' sono regolarmente comunicate dalle autorità competenti alla Commissione, per renderla edotta del grado di radioattività di cui la popolazione possa eventualmente risentire.
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urn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203#art-t-36

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