Art. 36
TrattatoCapo III

Art. 36

110 / 490
In vigore dal 24 dic 1957
Le informazioni relative ai controlli contemplati dall' sono regolarmente comunicate dalle autorità competenti alla Commissione, per renderla edotta del grado di radioattività di cui la popolazione possa eventualmente risentire.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203#art-t-36