Trattato›Capo IV
Art. 40
In vigore dal 24 dic 1957
Per incoraggiare l'iniziativa di persone e di imprese e agevolare uno sviluppo coordinato dei loro investimenti nel campo nucleare, la Commissione pubblica periodicamente dei programmi a carattere indicativo, riguardanti in particolare obiettivi di produzione di energia nucleare e gli investimenti di qualsiasi natura richiesti dalla loro realizzazione.
La Commissione domanda il parere del Comitato economico e sociale su tali programmi, prima della loro pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203#art-t-40