TrattatoCapo III

Art. 38

In vigore dal 24 dic 1957
La Commissione invia agli Stati membri tutte le raccomandazioni concernenti il grado di radioattività dell'atmosfera, delle acque e del suolo. In caso di urgenza, la Commissione emana una direttiva con cui intima allo Stato membro in causa di adottare, nel termine che la Commissione stessa provvede a fissare, tutte le misure necessarie ad evitare un'infrazione alle norme fondamentali e a garantire il rispetto delle disposizioni regolamentari. Qualora lo Stato in causa non si conformi nel termine stabilito alla direttiva della Commissione, quest'ultima o qualsiasi Stato membro interessato può, in deroga agli , adire immediatamente la Corte di giustizia.
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urn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203#art-t-38

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