Trattato›Capo IV
Art. 41
In vigore dal 24 dic 1957
Le persone e imprese appartenenti ai settori industriali enumerati nell'allegato II del presente Trattato hanno l'obbligo di comunicare alla Commissione i progetti d'investimenti concernenti i nuovi impianti nonché le sostituzioni o trasformazioni rispondenti ai criteri relativi alla natura e all'entità definiti dal Consiglio, che delibera su proposta della Commissione.
L'elenco dei settori industriali summenzionato può essere modificato dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione, la quale domanda preventivamente il parere del Comitato economico e sociale.
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Prourn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203#art-t-41