TrattatoTitolo QUINTO

Art. 203

In vigore dal 24 dic 1957
Quando un'azione della Comunità risulti necessaria per il raggiungimento di uno degli scopi della Comunità, senza che il presente Trattato abbia previsto i poteri d'azione a tal uopo richiesti, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e dopo aver consultato l'Assemblea, prende le disposizioni del caso.
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urn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203#art-t-203

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