TrattatoTitolo QUINTO

Art. 199

In vigore dal 24 dic 1957
La Commissione assicura ogni utile collegamento con gli organi delle Nazioni Unite, degli istituti specializzati delle Nazioni Unite e dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio. La Commissione assicura inoltre i collegamenti opportuni con qualsiasi organizzazione internazionale.
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urn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203#art-t-199

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