Trattato›Titolo QUINTO
Art. 198
In vigore dal 24 dic 1957
Salvo contrarie disposizioni, le stipulazioni del presente Trattato sono applicabili ai territori europei degli Stati membri e ai territori non europei sottoposti alla loro giurisdizione.
Esse si applicano ugualmente ai territori europei di cui uno Stato membro assume la rappresentanza nelle relazioni con l'estero.
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Prourn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203#art-t-198