Trattato›Titolo QUINTO
Art. 196
In vigore dal 24 dic 1957
Ai fini dell'applicazione del presente Trattato e salvo contrarie disposizioni di questo,
a) il termine "persona" sta a designare ogni persona fisica che svolga sui territori degli Stati membri interamente e in parte le sue attività nel campo definito dal corrispondente capo del presente Trattato,
b) il termine "impresa" sta a designare ogni impresa o istituzione che svolga interamente o in parte le sue attività alle stesse condizioni, quale che sia il suo statuto giuridico, pubblico o privato.
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Prourn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203#art-t-196