Trattato›Titolo QUINTO
Art. 208
In vigore dal 24 dic 1957
Il presente Trattato è concluso per una durata illimitata.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203#art-t-208