Trattato›Titolo QUINTO
Art. 207
In vigore dal 24 dic 1957
I protocolli che, di comune accordo tra gli Stati membri, saranno allegati al presente Trattato, ne costituiscono parte integrante.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203#art-t-207