Trattato›Titolo QUARTO
Art. 178
In vigore dal 24 dic 1957
Se, all'inizio di un esercizio finanziario, il bilancio non è stato ancora votato, le spese potranno essere effettuate mensilmente per capitolo o seguendo un'altra suddivisione, in base alle disposizioni del regolamento stabilito in esecuzione dell', nel limite di un dodicesimo dei crediti aperti nel bilancio dell'esercizio precedente, senza che tale misura possa avere per effetto di mettere a disposizione della Commissione crediti superiori al dodicesimo di quelli previsti nel progetto di bilancio in preparazione.
Se, all'inizio di un esercizio finanziario, il bilancio delle ricerche e degli investimenti non è stato ancora votato, le spese potranno essere effettuate mensilmente per capitolo o seguendo un'altra suddivisione, in base alle disposizioni del regolamento stabilito in esecuzione dell', nel limite del dodicesimo dei crediti corrispondenti alle previsioni annuali registrate nello scadenzario dei pagamenti riguardanti i crediti d'impegno approvati in precedenza.
Con deliberazione presa a maggioranza qualificata, e con riserva che le altre condizioni stabilite al primo e secondo comma siano osservate, il Consiglio può autorizzare spese superiori al limite del dodicesimo, fatti salvi i limiti risultanti dai programmi o dalle decisioni di spesa che, in virtù del presente Trattato, richiedono l'unanimità del Consiglio.
Gli Stati membri versano ogni mese, a titolo provvisorio, in conformità ai criteri di ripartizione adottati nell'esercizio precedente, le somme necessarie per assicurare l'applicazione del presente articolo.
Storico versioni
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