Trattato›Titolo QUARTO
Art. 180
In vigore dal 24 dic 1957
I conti relativi alla totalità delle entrate e delle spese di ciascun bilancio sono esaminati da una Commissione di controllo, composta di revisori dei conti che diano pieno affidamento di indipendenza, e presieduta da uno di essi. Il Consiglio, deliberando all'unanimità, fissa il numero dei revisori. I revisori e il presidente della Commissione di controllo sono designati dal Consiglio, con deliberazione unanime, per un periodo di cinque anni.
La loro retribuzione è fissata dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata.
La verifica, che ha luogo sui documenti e, in caso di necessità, sul posto, ha lo scopo di constatare la legittimità e la regolarità delle entrate e delle spese e di accertarsi della sana gestione finanziaria. Dopo la chiusura di ciascun esercizio, la Commissione di controllo stende una relazione che adotta a maggioranza dei membri che la compongono.
Ogni anno la Commissione presenta al Consiglio e all'Assemblea i conti dell'esercizio trascorso concernenti le operazioni di ciascun bilancio, unitamente alla relazione della Commissione di controllo.
Inoltre, essa comunica loro un bilancio finanziario che espone l'attivo e il passivo della Comunità.
Il Consiglio dà atto alla Commissione, deliberando a maggioranza qualificata, dell'esecuzione di ciascuno dei bilanci e comunica le sue decisioni all'Assemblea.
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