Trattato›Titolo QUARTO
Art. 179
In vigore dal 24 dic 1957
La Commissione cura l'esecuzione dei bilanci, conformemente alle disposizioni del regolamento stabilito in esecuzione dell', sotto la propria responsabilità e nel limite dei crediti stanziati.
Il regolamento prevede le modalità particolari secondo le quali ogni istituzione partecipa all'esecuzione delle proprie spese.
All'interno di ogni bilancio, la Commissione può procedere, nei limiti e alle condizioni fissate dal regolamento stabilito in esecuzione dell', a trasferimenti di crediti, sia da capitolo a capitolo, sia da suddivisione a suddivisione.
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Prourn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203#art-t-179