TrattatoTitolo QUARTO

Art. 183

In vigore dal 24 dic 1957
Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, a) stabilisce i regolamenti finanziari che specificano in particolare le modalità relative all'elaborazione ed esecuzione dei bilanci, ivi compreso quello dell'Agenzia e al rendimento e alla verifica dei conti, b) fissa le modalità e la procedura secondo le quali i contributi degli Stati membri devono essere messi a disposizione della Commissione, e determina le norme ed organizza il controllo della responsabilità degli ordinatori e contabili.
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urn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203#art-t-183

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