Trattato›Titolo QUARTO
Art. 173
In vigore dal 24 dic 1957
I contributi finanziari degli Stati membri, di cui all', potranno essere sostituiti in tutto o in parte dal gettito di prelievi riscossi dalla Comunità negli Stati membri.
A questo scopo, la Commissione presenterà al Consiglio proposte concernenti la determinazione dell'imponibile, il modo di stabilire le aliquote, nonché le modalità di riscossione di tali prelievi.
Il Consiglio, deliberando all'unanimità, dopo aver consultato l'Assemblea in merito a tali proposte, potrà stabilire le disposizioni di cui raccomanderà l'adozione da parte degli Stati membri, in conformità delle loro rispettive norme costituzionali.
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