Trattato›Capo III
Art. 169
In vigore dal 24 dic 1957
Il Comitato può essere suddiviso in sezioni specializzate.
L'attività delle sezioni specializzate si svolge nell'ambito delle competenze generali del Comitato. Le sezioni specializzate non possono essere consultate indipendentemente dal Comitato.
Presso il Comitato possono essere, d'altra parte, istituiti sottocomitati incaricati di elaborare, per questioni o settori determinati, progetti di parere da sottoporre alle deliberazioni del Comitato.
Il regolamento interno stabilisce le modalità di composizione e le norme relative alla competenza delle sezioni specializzate e dei sottocomitati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203#art-t-169