TrattatoCapo III

Art. 166

In vigore dal 24 dic 1957
Il numero dei membri del Comitato è fissato come segue: Belgio.............................. 12 Germania............................. 24 Francia.............................. 24 Italia.............................. 24 Lussemburgo............................ 5 Paesi Bassi............................ 12 I membri del Comitato sono nominati per quattro anni dal Consiglio, che delibera all'unanimità. Il loro mandato è rinnovabile. I membri del Comitato sono designati a titolo personale e non devono essere vincolati da alcun mandato imperativo.
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