Trattato›Sez. IV
Art. 152
In vigore dal 24 dic 1957
La Corte di giustizia è competente a pronunciarsi su qualsiasi controversia tra la Comunità e gli agenti di questa, nei limiti e alle condizioni determinati dal lo statuto o risultanti dal regime applicabile a questi ultimi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203#art-t-152