Trattato›Sez. IV
Art. 149
In vigore dal 24 dic 1957
L'istituzione da cui emana l'atto annullato o la cui astensione sia stata dichiarata contraria al presente Trattato, e tenuta a prendere i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia importa.
Tale obbligo non pregiudica quello eventualmente risultante dalla applicazione dell', secondo comma.
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Prourn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203#art-t-149