Trattato›Sez. IV
Art. 147
In vigore dal 24 dic 1957
Se il ricorso è fondato, la Corte di giustizia dichiara nullo e non avvenuto l'atto impugnato.
Tuttavia, per quanto concerne i regolamenti, la Corte di giustizia, ove lo reputi necessario, precisa gli effetti del regolamento annullato che devono essere considerati come definitivi.
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