Trattato›Sez. IV
Art. 143
In vigore dal 24 dic 1957
Quando la Corte di giustizia riconosca, che uno Stato membro ha mancato a uno degli obblighi ad esso incombenti in virtù del presente Trattato, tale Stato è tenuto a prendere i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia importa.
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