Trattato›Sez. IV
Art. 138
In vigore dal 24 dic 1957
La Corte di giustizia è assistita da due avvocati generali.
L'avvocato generale ha l'ufficio di presentare pubblicamente, con assoluta imparzialità e in piena indipendenza, conclusioni motivate sugli affari sottoposti alla Corte di giustizia, per assistere quest'ultima nell'adempimento della sua missione, così come definita dall'.
Ove ciò sia richiesto dalla Corte di giustizia, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può aumentare il numero degli avvocati generali e apportare i necessari ritocchi all', terzo comma.
Storico versioni
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