Trattato›Sez. IV
Art. 156
In vigore dal 24 dic 1957
Nell'eventualità di una controversia che metta in causa un regolamento del Consiglio o della Commissione, ciascuna parte può, anche dopo lo spirare del termine previsto dall', terzo comma, valersi dei motivi previsti dall', primo comma, per invocare davanti alla Corte di giustizia l'inapplicabilità del regolamento stesso.
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