TrattatoSez. IV

Art. 157

In vigore dal 24 dic 1957
Salvo contrarie disposizioni del presente Trattato, i ricorsi proposti alla Corte di giustizia non hanno effetto sospensivo. Tuttavia, la Corte può, quando reputi che le circostanze lo richiedano, ordinare la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato.
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