Art. 4
In vigore dal 24 dic 1957
Il Governo è autorizzato, fino all'entrata in vigore della seconda tappa del periodo transitorio definito dall' del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, ad emanare, con decreti aventi valore di legge ordinaria e secondo i principi direttivi contenuti nei Trattati istitutivi della Comunità economica europea e della Comunità europea dell'energia atomica, le norme necessarie:
a) per dare esecuzione agli obblighi previsti dall' del trattato istitutivo della Comunità economica europea, nonché agli obblighi contenuti nel capitolo IX del Trattato istitutivo della Comunità europea dell'energia atomica;
b) per attuare le misure previste dagli del Trattato istitutivo della Comunità economica europea nei limiti e nei casi in essi indicati;
c) per dare attuazione, in corrispondenza alla progressiva realizzazione della Unione doganale prevista dal cap. I del titolo I della seconda parte del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, alle disposizioni ed ai principi di cui agli del Trattato medesimo, al fine di pervenire alla normalizzazione delle condizioni di concorrenza tra i produttori dei Paesi membri della Comunità;
d) per accordare, in relazione al combinato disposto degli del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, le deroghe previste dall', paragrafo 3, del Trattato stesso.
Storico versioni
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