Art. 2

In vigore dal 24 dic 1957
Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi indicati nell'articolo precedente a decorrere dal giorno della loro entrata in vigore, in conformità agli , rispettivamente, degli Accordi indicati alle lettere a), b) e c) dell'.
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urn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203#art-rd-2

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