Convenzione

Art. 14

In vigore dal 24 dic 1957
Dopo la data di scadenza della presente Convenzione e fino alla determinazione delle disposizioni di associazione da prevedere per un nuovo periodo, i contingenti d'importazione nei paesi e territori, da una parte, e negli Stati membri, dall'altra, rimangono, per quanto riguarda i prodotti originari di tali paesi e territori, al livello fissato per il quinto anno. È del pari mantenuto il regime del diritto di stabilimento esistente alla fine del quinto anno.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203#art-c-14

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo