Convenzione

Art. 10

In vigore dal 24 dic 1957
Per la durata della presente Convenzione, gli Stati membri applicano ai loro scambi commerciali con i paesi e territori le disposizioni del capo del Trattato relativo all'abolizione delle restrizioni quantitative fra gli Stati membri, che essi mettono in atto durante lo stesso periodo nelle loro relazioni reciproche.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203#art-c-10

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo