Convenzione
Art. 10
477 / 490In vigore dal 24 dic 1957
Per la durata della presente Convenzione, gli Stati membri
applicano ai loro scambi commerciali con i paesi e territori le disposizioni del capo del Trattato relativo all'abolizione delle restrizioni quantitative fra gli Stati membri, che essi mettono in atto durante lo stesso periodo nelle loro relazioni reciproche.
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Prourn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203#art-c-10