ConvenzioneSez. III

Art. 5

In vigore dal 24 dic 1957
1. Le funzioni attribuite al Comitato economico e sociale dal Trattato che istituisce la Comunità economica europea da una parte e dal Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica dall'altra sono esercitate, alle condizioni rispettivamente previste da questi Trattati, da un Comitato economico e sociale unico, composto e designato come previsto sia dall' del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, sia dall' del Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica. 2. Il Comitato economico e sociale unico di cui al paragrafo precedente deve comprendere una sezione specializzata, e può annoverare sottocomitati competenti, nei settori o per le questioni che rientrano nella sfera di competenza del Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica. 3. Le disposizioni degli del Trattato che istituisce la Comunità economica europea sono applicabili al Comitato economico e sociale unico di cui al paragrafo 1.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203#art-c-5

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo