Convenzione›Sez. IV
Art. 6
In vigore dal 24 dic 1957
Le spese di funzionamento dell'Assemblea unica, della Corte di
giustizia unica e del Comitato economico e sociale unico sono ripartite, in proporzioni eguali, fra le Comunità interessate.
Le modalità d'applicazione del presente articolo sono stabilite di
comune intesa dalle autorità competenti di ogni Comunità.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203#art-c-6