Art. 6
ConvenzioneSez. IV

Art. 6

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In vigore dal 24 dic 1957
Le spese di funzionamento dell'Assemblea unica, della Corte di giustizia unica e del Comitato economico e sociale unico sono ripartite, in proporzioni eguali, fra le Comunità interessate. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono stabilite di comune intesa dalle autorità competenti di ogni Comunità.
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