Convenzione›Sez. II
Art. 4
In vigore dal 24 dic 1957
1. Fin dalla sua entrata in funzione, la Corte di giustizia unica di cui all'articolo precedente sostituisce la Corte prevista dall' del Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio. Essa esercita le competenze attribuite a questa Corte da quest'ultimo Trattato, conformemente alle disposizioni dello stesso.
Il presidente della Corte di giustizia unica di cui all'articolo
precedente esercita le attribuzioni devolute dal Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio al presidente della Corte unica prevista da questo Trattato.
2. A tal fine, alla data dell'entrata in funzione della Corte di
giustizia unica di cui all'articolo precedente:
a) l' del Trattato che istituisce la Comunità europea del
carbone e dell'acciaio è abrogato e sostituito dalle disposizioni seguenti:
" La Corte è composta di sette giudici.
La Corte si riunisce in seduta plenaria. Essa può, tuttavia,
creare nel suo ambito delle sezioni, ciascuna delle quali sarà composta di tre o cinque giudici, allo scopo di procedere a determinati provvedimenti di istruttoria o di giudicare determinate categorie di cause, alle condizioni previste da un regolamento a tal fine stabilito.
La Corte si riunisce sempre in seduta plenaria per pronunciarsi nelle cause di cui è investita da parte di uno Stato membro o di un'istituzione della Comunità, così pure quando dove pronunciarsi su questioni pregiudiziali che le sono sottoposte a norma dell'.
Ove ciò sia richiesto dalla Corte, il Consiglio, deliberando
all'unanimità, può aumentare il numero dei giudici e apportare i necessari ritocchi ai commi secondo e terzo e all'art. 32-ter, comma secondo".
"Art. 32-bis La Corte e assistita da due avvocati generali.
L'avvocato generale ha l'ufficio di presentare pubblicamente, con assoluta imparzialità e in piena indipendenza, conclusioni motivate sulle cause proposte alla Corte, per assistere quest'ultima nell'adempimento della sua missione, così come definita dall'.
Ove ciò sia richiesto dalla Corte, il Consiglio, deliberando
all'unanimità, può aumentare il numero degli avvocati generali e apportare i necessari ritocchi all'art. 32-ter, comma terzo".
"Art. 32-ter I giudici e gli avvocati generali, scelti tra
personalità che offrano tutte le garanzie di indipendenza, e che riuniscano le condizioni richieste per l'esercizio, nei rispettivi paesi, delle più alte funzioni giurisdizionali, ovvero che siano giureconsulti di notoria competenza, sono nominati di comune accordo per sei anni dai governi degli Stati membri.
Ogni tre anni si procede a un rinnovamento parziale dei giudici.
Esso riguarda alternativamente tre e quattro giudici. I tre giudici la cui designazione è soggetta a rinnovamento al termine del primo periodo di tre anni sono designati a sorte.
Ogni tre anni si procede a un rinnovamento parziale degli avvocati generali. L'avvocato generale, la cui designazione è soggetta a rinnovamento al termine del primo periodo di tre anni, è designato a sorte.
I giudici e gli avvocati generali uscenti possono essere nuovamente
nominati.
I giudici designano tra loro, per tre anni, il presidente della
Corte. Il suo mandato è rinnovabile".
"Art. 32-quater La Corte nomina il cancelliere, di cui fissa lo
statuto".
b) le disposizioni del Protocollo sullo Statuto della Corte di
giustizia allegato al Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio sono abrogate limitatamente alle disposizioni in esso contenute che siano contrarie agli articoli da 32 a 32-quater inclusi di questo Trattato.
Storico versioni
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