Convenzione
Art. 14
481 / 490In vigore dal 24 dic 1957
Dopo la data di scadenza della presente Convenzione e fino alla
determinazione delle disposizioni di associazione da prevedere per un nuovo periodo, i contingenti d'importazione nei paesi e territori, da una parte, e negli Stati membri, dall'altra, rimangono, per quanto riguarda i prodotti originari di tali paesi e territori, al livello fissato per il quinto anno. È del pari mantenuto il regime del diritto di stabilimento esistente alla fine del quinto anno.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203#art-c-14