Protocollo›Titolo II
Art. 205
In vigore dal 24 dic 1957
La Commissione cura l'esecuzione del bilancio, conformemente alle disposizioni del regolamento stabilito in esecuzione dell', sotto la propria responsabilità e nei limiti dei crediti stanziati.
Il regolamento prevede le modalità particolari secondo le quali ogni istituzione partecipa all'esecuzione delle proprie spese.
All'interno del bilancio, la Commissione può procedere, nei limiti e alle condizioni fissate dal regolamento stabilito in esecuzione dell', a trasferimenti di eredità, sia da capitolo a capitolo, sia da suddivisione a suddivisione.
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Prourn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203#art-p-205