ProtocolloTitolo II

Art. 207

In vigore dal 24 dic 1957
Il bilancio è stabilito nell'unità di conto fissata conformemente alle disposizioni del regolamento adottato in esercizio dell'. I contributi finanziari previsti dall', paragrafo 1, sono messi a disposizione della Comunità dagli Stati membri nella loro moneta nazionale. I saldi disponibili di detti contributi sono depositati presso le Tesorerie degli Stati membri o presso organismi da essi designati. Per la durata di questi depositi, i fondi depositati conservano, rispetto all'unità di conto di cui al primo comma, il valore corrispondente alla parità in vigore il giorno del deposito. Le disponibilità di cui trattasi possono essere collocate a condizioni che formano oggetto di accordi fra la Commissione e lo Stato membro interessato. Il regolamento adottato in esecuzione dell' stabilisce le modalità tecniche dell'esecuzione delle operazioni finanziarie relative al Fondo sociale europeo.
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urn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203#art-p-207

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