Protocollo›Titolo II
Art. 202
In vigore dal 24 dic 1957
Le spese iscritte nel bilancio sono autorizzate per la durata di un esercizio finanziario, salvo contrarie disposizioni del regolamento stabilito in esecuzione dell'.
Alle condizioni che saranno determinate in applicazione dell', i crediti, che non siano quelli relativi alle spese di personale e che alla fine dell'esercizio finanziario siano rimasti inutilizzati, potranno, essere riportati all'esercizio successivo e limitatamente a questo.
I crediti sono specificatamente registrati in capitoli che raggruppano le spese a seconda della loro natura o della loro destinazione, e ripartiti, per quanto occorra, in conformità del regolamento stabilito in esecuzione dell'.
Le spese dell'Assemblea, del Consiglio, della Commissione e della Corte di giustizia sono iscritte in parti separate del bilancio, senza pregiudizio di un regime speciale per determinate spese comuni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203#art-p-202