ProtocolloTitolo II

Art. 201

In vigore dal 24 dic 1957
La Commissione studierà a quali condizioni i contributi finanziari degli Stati membri di cui all' potrebbero essere sostituiti con risorse proprie, e in particolare con entrate provenienti dalla tariffa doganale comune dopo la definitiva instaurazione di questa ultima. A tal fine, la Commissione presenterà proposte al Consiglio. Il Consiglio, deliberando all'unanimità, dopo aver consultato l'Assemblea in merito a tali proposte, potrà stabilire le disposizioni di cui raccomanderà l'adozione da parte degli Stati membri, in conformità delle loro rispettive norme costituzionali.
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urn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203#art-p-201

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