Protocollo›Titolo II
Art. 200
In vigore dal 24 dic 1957
1. Le entrate del bilancio comprendono, a prescindere da altre entrate, i contributi finanziari degli Stati membri, stabiliti secondo il seguente criterio di ripartizione:
Belgio.............................. 7,9 Germania............................. 28 Francia.............................. 28 Italia.............................. 28 Lussemburgo........................... 0,2 Paesi Bassi........................... 7,9
2. Tuttavia, i contributi finanziari degli Stati membri destinati a far fonte alle spese del Fondo sociale europeo sono stabiliti secondo il seguente criterio di ripartizione:
Belgio.............................. 8,8 Germania............................. 32 Francia.............................. 32 Italia.............................. 20 Lussemburgo........................... 0,2 Paesi Bassi............................ 7
3. I criteri di ripartizione possono essere modificati dal Consiglio, che delibera all'unanimità.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203#art-p-200