Art. 6

LEGGE 10 ottobre 1957, n. 1036

In vigore dal 23 nov 1957
Salvo quanto previsto nei successivi commi, i professori iscritti nei ruoli A e B degli Educandati statali di cui alle tabelle annesse ai decreto legislativo 7 maggio 1918, n. 1038, e successive modifiche sono rispettivamente inquadrati nei ruoli A e B previsti nella tabella n. 1 annessa alla presente legge col trattamento economico corrispondente all'anzianità di servizio da essi maturata nel ruolo degli insegnanti del gruppo A degli Educandati. Gli attuali insegnanti di ruolo B che ricoprono una cattedra che, ai sensi della tabella n. 1 annessa alla presente legge, risulta di ruolo A saranno iscritti nei ruolo A, purchè siano in possesso della specifica abilitazione all'insegnamento nella cattedra di ruolo A in cui verranno inquadrati. Agli effetti della determinazione del trattamento economico spettante nel ruolo A sarà tenuta presente l'anzianità di servizio maturata nel ruolo B, fatta deduzione di un coefficiente pari a tre anni di servizio. Il Ministro per la pubblica istruzione, con proprio decreto, tenuto conto dei titoli di abilitazione o del tipo di concorso mediante il quale avvenne la nomina a ruolo o anche delle materie insegnate nell'ultimo quinquennio da ciascun professore, nelle quali, in seguito ad apposita ispezione, sia risultato giudizio favorevole sulla capacità e sulla preparazione dei singoli insegnanti, determinerà la cattedra di insegnamento da attribuirsi a ciascuno degli attuali professori di ruolo in modo da evitare che possano verificarsi situazioni soprannumerarie rispetto all'organico degli insegnanti di ruolo A e quelli di ruolo B previsti nella tabella n. 1. Gli attuali titolari delle cattedre, che per effetto della presente legge vengono trasformate in incarico, continueranno a prestare la loro opera negli Educandati per l'insegnamento della materia o del gruppo di materie oggetto degli incarichi e saranno iscritti in apposito ruolo transitorio. Ad essi è consentito di acquisire nel ruolo transitorio un trattamento economico e uno sviluppo di carriera conforme a quello previsto per il personale insegnante degli Istituti statali di istruzione secondaria dal regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e successive modifiche, in relazione alla natura dell'insegnamento impartito. All'atto dell'inquadramento nel ruolo transitorio a detti insegnanti sarà attribuito il trattamento economico conseguente al computo dell'anzianità maturata nel ruolo degli insegnanti di gruppo A degli Educandati secondo i criteri enunciati nel primo e secondo comma del presente articolo. Nei confronti dei professori iscritti nei ruoli A e B delle Scuole annesse agli Educandati statali di cui alle tabelle allegate al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1038, e successive modifiche, che non possono ottenere l'inquadramento nei ruoli A e B previsti dalla tabella n. 1 annessa alla presente legge o che si trovino nelle condizioni previste dal precedente comma, potrà disporsi il passaggio in cattedre di Scuole o di Istituti di istruzione secondaria statali di pari ruolo, delle quali abbiano il prescritto titolo di abilitazione, attribuendo nel nuovo ruolo il trattamento economico corrispondente all'anzianità di servizio maturato nel ruolo di provenienza.
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