Art. 1

LEGGE 10 ottobre 1957, n. 1036

In vigore dal 23 nov 1957
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Ai ruoli organici del personale insegnante di gruppo A degli Istituti di istruzione media annessi agli Educandati femminili statali "SS. Annunziata" di Firenze, "delle Fanciulle" di Milano, "agli Angeli" di Verona, "Maria Adelaide" di Palermo, "Uccellis" di Udine e "San Benedetto" di Montagna, previsti nelle tabelle annesse ai decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1038, sono sostituiti, in conformità delle vigenti disposizioni di legge in materia di orari e obblighi di insegnamento negli Istituti di istruzione media, classica, scientifica e magistrale, quelli indicati nella tabella n. 1 unita alla presente legge. Presso gli Educandati femminili statali di cui sopra funzionano le Scuole ed Istituti conformati previsti dalla tabella n. 2 annessa alla presente legge, che, modifica la tabella n. 5 allegata al regio decreto 1 ottobre 1931, n. 1312.
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