Art. 8
LEGGE 10 ottobre 1957, n. 1036
In vigore dal 23 nov 1957
Alle maestre, alle maestre istitutrici e alle istitutrici dei ruoli di cui alle tabelle annesse al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1038, è attribuita l'unica qualifica di maestre istitutrici. Ad esse si applicano le disposizioni sullo stato giuridico e sul trattamento economico e di carriera degli insegnanti di ruolo delle Scuole elementari di Stato.
Alle maestre istitutrici non di ruolo, che i singoli Educandati sono autorizzati ad assumere, previo nulla osta del provveditore agli studi competente, unicamente in relazione a corrispondenti posti di ruolo vacanti, si applicano le disposizioni sul trattamento economico degli insegnanti elementari non di ruolo delle Scuole elementari dello Stato.
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