Art. 9
LEGGE 10 ottobre 1957, n. 1036
In vigore dal 23 nov 1957
I posti che risulteranno vacanti alla data del 1° ottobre successivo all'entrata in vigore della presente legge, sia nei ruoli degli insegnanti delle Scuole secondarie degli Educandati, dopo effettuato l'inquadramento previsto dall', che in quelli delle maestre istitutrici e del personale contabile e di segreteria, saranno messi a concorso speciale, una volta tanto, a favore del personale che negli anni scolastici dal 1943-44 al 1956-57 abbia prestato lodevole servizio non di ruolo negli Educandati per almeno tre anni rispettivamente in qualità di professore, di maestra istitutrice o di maestra o di istitutrice e di incaricato dei servizi di economato e di segreteria.
Il limite massimo di età per partecipare ai concorsi speciali per la nomina ad insegnanti delle Scuole secondarie ed a maestre istitutrici è di 45 anni alla data del bando; quello per partecipare ai concorsi speciali per il personale di economato e di segreteria è di 35 anni alla data del bando. Sono applicabili, nei riguardi degli aspiranti ai predetti concorsi, le disposizioni dell'art. 16 lettera f) del regio decreto 9 dicembre 1926, n. 2480, e, nei riguardi degli aspiranti ai concorsi speciali per il personale di economato e segreteria, le disposizioni che prevedono gli aumenti dei limiti massimi di età in favore dei reduci di guerra, ed assimilati per l'ammissione ai pubblici concorsi.
Detti concorsi saranno per titoli e per esami secondo le norme contenute nei regi decreti 23 dicembre 1929, n. 2392, e 1° ottobre 1931, n. 1312. È data facoltà al Ministero della pubblica istruzione di bandire un concorso unico nazionale.
Per l'ammissione ai concorsi speciali per le cattedre di insegnamento è necessario il possesso del titolo di studio richiesto, per il concorso corrispondente, dalle tabelle approvate con regio decreto 11 febbraio 1941, n. 225.
Il periodo di servizio richiesto per partecipare ai concorsi speciali ai sensi del primo comma del presente articolo viene ridotto a un anno per gli insegnanti non di ruolo che in quel periodo fossero stati già in possesso del titolo di idoneità o di abilitazione all'insegnamento relativo ad almeno una delle materie della cattedra messa a concorso.
Per i combattenti, i reduci e gli appartenenti a categorie assimilate, partecipanti ai concorsi di cui al presente articolo, il periodo di servizio richiesto è ridotto a due anni.
Storico versioni
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