Art. 10

LEGGE 10 ottobre 1957, n. 1036

In vigore dal 23 nov 1957
Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione saranno banditi concorsi per borse di studio, per agevolare l'ammissione e la permanenza, negli Educandati, di giovanette capaci e meritevoli. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 10 ottobre 1957 GRONCHI ZOLI - MORO - MEDICI Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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