Art. 10 · LEGGE 10 ottobre 1957, n. 1036

Art. 10

LEGGE 10 ottobre 1957, n. 1036

In vigore dal 23 nov 1957
Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione saranno banditi concorsi per borse di studio, per agevolare l'ammissione e la permanenza, negli Educandati, di giovanette capaci e meritevoli. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 10 ottobre 1957 GRONCHI ZOLI - MORO - MEDICI Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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