Art. 9

LEGGE 7 marzo 1957, n. 93

In vigore dal 7 apr 1957
Gli insegnanti elementari, i direttori didattici e gli ispettori scolastici in pensione alla data di entrata in vigore delle presenti norme, hanno diritto alle prestazioni a decorrere dalla data medesima. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 7 marzo 1957 GRONCHI SEGNI - ROSSI - MEDICI - VIGORELLI Visto, il Guardasigilli: MORO
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