Art. 5

LEGGE 7 marzo 1957, n. 93

In vigore dal 7 apr 1957
Il primo comma dell' del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1947, numero 1346, ratificato con legge 21 marzo 1953, n. 190, è sostituito dal seguente: "L'Ente è amministrato da un Consiglio di amministrazione nominato con decreto del Ministro per la pubblica istruzione ed è così composto: a) un presidente nominato dal Ministro per la pubblica istruzione e scelto tra una terna di nominativi di iscritti di ufficio all'Ente proposti dai componenti di cui alle lettere seguenti; b) un rappresentante designato dal Ministero della pubblica istruzione tra i funzionari del Ministero medesimo in servizio o a riposo; c) un rappresentante designato dal Ministero del tesoro tra i funzionari del Ministero medesimo in servizio o a riposo; d) un rappresentante designato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale tra i funzionari del Ministero medesimo in servizio o a riposo; e) sei rappresentanti eletti dagli iscritti di ufficio all'Ente di cui alla lettera a) del precedente e scelti tra i maestri in attività di servizio o a riposo; f) un rappresentante eletto dagli iscritti d'ufficio all'Ente di cui alla lettera b) del precedente e scelto tra i direttori e gli ispettori delle scuole elementari in attività di servizio o a riposo".
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